Art. 4.
(Procedure per la stabilizzazione dei lavoratori con contratti precari o esterni e la copertura delle carenze di organico. Concorsi per soli titoli).

      1. Al fine di stabilizzare i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 3, sulla base delle risultanze delle attività di cui agli articoli 2 e 3, il Governo dispone l'avvio di procedure concorsuali per soli titoli per la copertura con contratti a tempo indeterminato dei posti coperti da lavoratori con contratti precari o esterni.
      2. Per le finalità di cui al comma 1, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

          a) sono emanati appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri al fine di autorizzare le assunzioni necessarie alla totale copertura dei fabbisogni organici delle pubbliche amministrazioni per l'anno di entrata in vigore della presente legge e per la successiva copertura delle residuali o ulteriori carenze determinatesi a seguito delle precedenti procedure concorsuali;

 

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          b) con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

              1) sono definite le modifiche alle norme finanziarie e di reclutamento, anche in deroga ad eventuali limiti di età, delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione, al fine di consentire l'emanazione di bandi di concorso per soli titoli culturali e di servizio per la totale copertura dei posti risultanti dal fabbisogno organico del personale, come stimato tramite le attività di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge;

              2) sono modificate le norme in materia di reclutamento del personale e di requisiti per l'accesso alle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, autorizzando le singole pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici dotati di autonomia ad uniformare e a modificare i propri regolamenti incompatibili con le procedure di selezione previste dalla presente legge;

              3) nel rispetto dell'articolo 97 della Costituzione, le procedure selettive esterne sono parificate a tutti gli effetti a quelle interne, ritenendo i requisiti posseduti dai soggetti di cui al presente articolo meccanismi oggettivi idonei e trasparenti al fine di verificare attitudini e professionalità richieste in relazione alle posizioni da ricoprire.

      3. Le pubbliche amministrazioni, di concerto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e nel rispetto della presente legge, definiscono le modalità per bandire i concorsi di cui al comma 2 nel termine massimo di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per la stabilizzazione dei lavoratori di cui all'articolo 1, comma 3, e per la certificazione

 

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del servizio utile per l'accesso al concorso.
      4. I concorsi di cui al comma 2 sono banditi dalle singole pubbliche amministrazioni nel rispetto delle seguenti modalità:

          a) sono previsti concorsi per soli titoli di servizio e culturali per il numero e i profili attinenti ai posti risultanti vacanti e soprannumerari;

          b) il 50 per cento dei posti è riservato ai dipendenti interni in possesso dei titoli culturali e attestati di servizio per mansioni superiori rispetto al profilo posseduto; il restante 50 per cento è riservato ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 3, in possesso dei titoli di servizio e culturali richiesti per l'accesso dall'esterno al concorso medesimo e modulando il punteggio di servizio così da valorizzare la maggiore durata complessiva del servizio prestato;

          c) è prevista la validità triennale delle graduatorie a scorrimento per le assunzioni su posti che si dovessero rendere vacanti anche negli anni successivi per lo stesso profilo per cui è stato bandito il concorso;

          d) laddove la riserva a favore degli interni non sia ricoperta, i posti sono resi disponibili a scorrimento della graduatoria degli idonei relativa a coloro che, in possesso dei titoli culturali o di servizio richiesti, hanno concorso per i posti riservati agli esterni;

          e) annualmente e nel corso di validità delle graduatorie formatesi in seguito ai concorsi, le amministrazioni bandiscono ulteriori concorsi per titoli relativamente ai profili professionali inferiori, a copertura delle ulteriori vacanze createsi in seguito all'espletamento dei concorsi per i profili professionali superiori, con le stesse modalità di cui alla presente legge. Le graduatorie risultanti dalle procedure concorsuali di cui alla presente lettera hanno validità triennale.

      5. Sono considerati titoli di servizio validi per l'accesso dall'esterno ai concorsi:

 

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          a) il servizio presso le pubbliche amministrazioni effettuato a seguito di precedenti procedure concorsuali o avviamenti a selezione, anche attraverso progetti LSU/LPU, per un minimo di tre mesi consecutivi o frazionati nell'arco del quinquennio precedente al 31 dicembre 2005;

          b) il servizio presso le pubbliche amministrazioni effettuato sulla base di specifiche deliberazioni o determinazioni delle pubbliche amministrazioni o in osservanza di norme contrattuali o interne relative all'assegnazione di incarichi di ricerca e similari o all'utilizzo di contratti di lavoro subordinato, a termine, parasubordinato e interinale per una durata complessiva di dodici mesi consecutivi o frazionati nell'arco del quinquennio precedente al 31 dicembre 2005.

      6. Non sono considerati titoli validi per l'accesso dall'esterno ai concorsi i servizi resi in base alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338, e successive modificazioni, e per le funzioni dirigenziali di cui agli articoli 19, 28 e 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Non sono considerati, altresì, titoli validi per l'accesso dall'esterno ai concorsi i servizi resi in base agli articoli 90, 97, 107, 108 e 109 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.